L’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge di Stabilita’ 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 ha voluto fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già contenuti nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, con lo scopo di chiarire alcuni aspetti evidenziati dagli organi di stampa, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.
Tra i principali punti affrontati, la Circolare precisa che l’agevolazione fiscale prevista per le imprese che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto. Di conseguenza, indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili, la plusvalenza e la minusvalenza rilevante ai fini fiscali è quella determinata avendo a riferimento il valore normale/catastale.
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