L’Agenzia delle Entrate ha specificato che non possono beneficiare del credito d’imposta, in base al regime automatico di cui all’art. 8 L.38/2000, i contribuenti che non saranno in gradi di dimostrare che l’investimento sia stato avviato anteriormente alla data del 8/07/02.
Per poter fruire del regime agevolativo di cui all’art.10, Dl 8/07/02 n.138, riferito agli investimenti diversi da queli avviati anteriormente al 8/07/02, basta l’impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza.


