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Approvati correttivi in materia di mediazione e negoziazione assistita

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 95 del 17 settembre, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Dl n. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Il decreto apporta alcuni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni del Consiglio Nazionale Forense e delle associazioni di organismi privati, oltre che dei giudici e degli esperti e studiosi della materia delle cosiddette alternative dispute resolution (ADR).

Elenchiamo di seguito le disposizioni in materia di mediazione, come riportate sul sito del Governo.

Si interviene in modo da operare una chiara distinzione tra la disciplina della mediazione “telematica”, i cui atti sono completamente digitalizzati, e la disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Conseguentemente, si allinea a tali previsioni anche la disciplina della negoziazione assistita con modalità telematica.

Viene inoltre chiarito che la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.

Si prevede che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni e si prevede un aumento della durata minima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, con la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi.
Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi.

Infine, si interviene sui requisiti di serietà che gli enti pubblici o privati devono avere ai fini dell’abilitazione a costituire organismi di mediazione.

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