La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta all’interpello n.19 del 20 maggio 2016, presentato dall’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 e, più nello specifico, alla possibilità di contemplare, nell’ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.
In risposta al quesito avanzato, il Ministero ha chiarito come le citate disposizioni non trovino applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.
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