Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta, in data 30 novembre 2017, all’interpello n. 5/2017 in tema di apprendistato, con destinatario il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
L’istanza d’interpello presentata ha avuto come oggetto la corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Nello specifico, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto se l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale "sia ascrivibile al datore di lavoro anche laddove quest’ultimo proceda all’assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante".
In risposta al quesito avanzato il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione di base e trasversale non è necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.


