Con il Pronto Ordini 115/2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto ad un quesito inerente l’applicabilità delle sanzioni accessorie per inadempimento dell’obbligo formativo.
In particolare, sono stati chiesti al Consiglio chiarimenti circa:
- il periodo di applicabilità della sanzione accessoria (comma 9, art.5 “Codice delle Sanzioni disciplinari”);
- quale tipologia di sanzione disciplinare irrogata per inadempimento dell’obbligo formativo precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e per quale periodo;
- quali riflessi ha la sanzione irrogata al dominus sui rapporti di tirocinio in essere.
Relativamente al primo quesito il CNDCEC precisa che la sanzione accessoria è stata introdotta nel Codice delle Sanzioni, in vigore dal 1 gennaio 2017, con lo scopo di “armonizzare la disciplina delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di formazione continua alle previsioni dell’allora vigente regolamento per la formazione professionale continua che, all’art. 18, comma 4, prevedeva espressamente l’impossibilità di inserimento in determinati elenchi degli iscritti sanzionati disciplinarmente per mancato assolvimento dell’obbligo formativo”.
Dato che la citata disposizione non è stata riproposta nel Regolamento per la formazione professionale continua in vigore dal 1 gennaio 2018, conclude il Consiglio, “l’art. 15, comma 9 del Codice delle Sanzioni deve ritenersi implicitamente abrogato”.
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