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Applicabilità del termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e decorrente dalla «data del versamento» o da quella in cui «la ritenuta è stata operata», si applica anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia.

Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 16-06-2014, n. 13676 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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