L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.90/E del 17 ottobre scorso ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa in caso di acquisto per usucapione di beni immobili laddove nella sentenza e negli atti del procedimento “non siano state rese le dichiarazioni necessarie per fruire di dette agevolazioni”.
Il dubbio interpretativo, si legge nella Risoluzione, e’ nato a seguito della risoluzione 20 marzo 2012, n. 25, in cui l’Agenzia delle Entrate, uniformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha chiarito che l’applicabilità di dette agevolazioni “resta subordinata alla presenza delle condizioni che dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione”.
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