L’art. 6 del ddl collegato alla legge finanziaria per il 2002 consente in generale alle ditte appaltatrici di presentare nelle procedure di gara dichiarazioni sostitutive al posto di ogni certificazione o attestazione nelle procedure d’appalto, ancorché regolate da norme speciali. Queste imprese, infatti, per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dovevano dimostrare mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti l’assenza in capo agli amministratori e direttori tecnici di procedure per l’applicazione di misure di prevenzione oppure di sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e personale.
(Fonte: ItaliaOggi)
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