Approvato definitivamente il Decreto sviluppo.
L’articolo 13-ter sostituisce il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi. E aggiunge i commi 28-bis e 28-ter. Viene stabilito che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l’appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente
all’appaltatore all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento di tali obblighi. È stata anche prevista l’applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini Iva, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.
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Appaltatore, responsabilità solidale dell’appaltatore (Decreto Sviluppo, articolo 13ter)
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