Entro il 9 Novembre prossimo il Governo dovrà emanare i regolamenti d’attuazione riguardanti la nuova legge antiriciclaggio disciplinata “ex novo” con il D. lgs 56/2004.
Fino a tale data i nuovi obblighi antiriciclaggio saranno inefficaci, come previsto dall’art. 8 del D. lgs riguardante le norme di comportamento durante il regime transitorio.
Di conseguenza fino a quando non saranno emanati i regolamenti d’attuazione le regole da applicare saranno ancora quelle della vecchia legge 197/1991 e dei provvedimenti ad essa collegati.
Per quanto riguarda il nuovo provvedimento, un passaggio importante è l’esautorazione degli Uffici Pubblici dall’obbligo di identificazione e registrazione per le operazioni in denaro contante, o titoli, superiori a 12.500,00 Euro:
a sostituirli saranno le banche e gli intermediari finanziari indicati come abilitati nell’art. 2 del nuovo D. Lgs. .
Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, le banche e tutti gli intermediari finanziari dovranno continuare ad applicare le disposizioni vigenti sino all’emanazione delle nuove, mentre i professionisti (commercialisti, ragionieri, notai, avvocati), per la prima volta coinvolti nell’adempimento dalla nuova norma, saranno esentati da ogni onere sino all’emanazione della normativa regolamentare


