Le disposizioni antiriciclaggio introducono l’obbligo di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) di ogni operazione del cliente che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca l’Avvocato a ritenere – in base agli elementi a sua disposizione, ed altresì tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita – l’avvenuta esecuzione o il sospetto che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le disposizioni introducono quindi senz’altro elementi di forte novità rispetto alla tradizionale conformazione giuridica della professione forense ed al dovere di segreto professionale, non esenti da criticità applicative, ma che possono e devono essere risolti alla luce della ratio della norma.
Al di là degli ausili interpretativi e operativi forniti dal legislatore , dalla giurisprudenza e dall’UIF, tale ratio si può riassumere in un semplice principio: l’Avvocato deve sempre porsi in una condizione di ragionevole “conoscenza” del proprio cliente.
Questa la risposta fornita dal Consiglio Nazionale Forense ad una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet.


