In tema di concorso per l’accesso alla pubblica amministrazione, la controversia in materia di annullamento da parte dell’amministrazione interessata di una graduatoria concorsuale, con conseguente incidenza sul rapporto di lavoro già costituitosi con il vincitore del concorso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atto espressione del potere privatistico della pubblica amministrazione in qualità di datrice di lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 16-11-2017, n. 27197 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


