Il comma citato modificando l’art. 3, comma 68, della legge n. 662/1996, ha riaperto la possibilità di regolarizzazione agevolata delle società di fatto.
Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, in una delle forme tipiche previste dal codice civile, entro il 28 febbraio 2001.
Il costo fiscale dell’operazione si limita al versamento di una imposta sostitutiva pari a lire 500.000 per le società irregolari già enunciate ai fini dell’imposta di registro; per le società di fatto non enunciate ai fini dell’imposta di registro, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura di lire 1.000.000, aumentato a lire 1.500.000 se vengono «conferiti» beni mobili registrati e a 3.000.000 per la volturazione di beni immobili.
I Comuni possono applicare un tributo specifico nella misura massima di lire 250.000.
Deve poi essere sottolineato che gli onorari notarili dovuti per la regolarizzazione delle società sono, per legge, ridotti ad un quarto.
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