L’Abi ha affrontato alcune questioni relative alla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari dopo la depenalizzazione operata dal decreto legislativo 507/2000.
Un primo quesito e’ rivolto al caso del comportamento da adottare in occasione del richiamo di assegni che non siano stati pagati per mancanza di fondi.
Il richiamo dell’assegno, infatti, fa evitare il protesto del titolo ma l’Abi ritiene comunque opportuna la segnalazione al Cai (Centrale d’allarme interbancaria)del titolo.
L’eventuale richiamo dell’assegno non esime la banca trattaria dell’esecuzione di procedere all’avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa sia della revoca di sistema.
E’ inoltre stato specificato che all’apertura di un rapporto di conto la banca deve chiedere l’esibizione di un documento di identificazione in corso di validità.
Con il parere n.841 l’Abi ha infine chiesto l’attenzione nel pagare assegni non trasferibili a soggetti diversi dal beneficiario non pronunciandosi comunque in maniera pregiudizialmente negativa.
Fonte:


