Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 28 dicembre n. 223, chiarisce che, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.
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