Con il Parere 13-2004, reso noto nei giorni scorsi, il Comitato per le norme antielusive ha affermato che i costi sostenuti dalle imprese per l’organizzazione di meeting in località di villeggiatura costituiscono spese di rappresentanza parzialmente deducibili ai sensi dell’articolo 108 Tuir.
Secondo il Comitato, infatti, tali spese si caratterizzano per la loro gratuità, non essendo previsti obblighi di controprestazioni da parte dei partecipanti, e sono volte essenzialmente ad accrescere il prestigio e l’immagine aziendale più che a promuoverne i prodotti.


