È incostituzionale l’art. 33, 3° comma, l. 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall’art. 24, 1° comma, lett. a), l. 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui non include il convivente (nei sensi di cui in motivazione) tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 23-09-2016, n. 213 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


