Una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito la nullità delle clausole siglate dalle banche in tema di anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi pro-banca e annuale per quelli a favore del correntista) anche se stipulate prima del 1999.
Il termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito è ordinariamente della durata di dieci anni.


