L’eventuale errore qualificatorio dell’ufficio non rileva come violazione di legge, l’importante è la sostanza, cioè la presenza di elementi che determinano un maggiore imponibile.
In tema di accertamento del reddito d’impresa, è legittima la rettifica operata con metodo analitico ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, anche in presenza di gravi irregolarità contabili, che avrebbero consentito il ricorso al metodo induttivo: la scelta tra un tipo o l’altro di accertamento (e anche la sua modifica di prospettazione in corso di giudizio) non è, invero, significativa ove non mutino i presupposti di fatto su cui poggiano le due valutazioni.
Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 2473 del 31 gennaio 2017.


