Prosegue l’iter istitutivo dell’anagrafe (già prevista dall’articolo 20, comma 4 della L. 413/91). Quando sarà operativa, l’amministrazione finanziaria e gli altri soggetti abilitati, in caso di accertamenti bancari, potranno conoscere l’esistenza di rapporti bancari intestati al contribuente, in tempi brevi e senza più indirizzare richieste a tutti gli intermediari finanziari. L’anagrafe non consentirà comunque di conoscere il contenuto dei rapporti bancari del contribuente: per questa indagine resta in vigore l’ordinaria procedura che prevede la specifica richiesta del dettaglio delle operazioni agli enti creditizi interessati.
La Corte di Cassazione ha sentenziato (Cass. Sez. I, sent. 12/07/1999, n° 7338) che la disponibilità di somme cospicue sui conti bancari del contribuente e l’assenza di concreti elementi individuativi della loro provenienza può condurre all’accertamento di un maggior reddito in capo al contribuente.
Il contribuente deve essere quindi sempre in grado di dimostrare la provenienza delle somme accreditate sui suoi conti bancari (anche se non riferiti alla sua attività lavorativa).


