La risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti, ha precisato quali sono i criteri circa l’esatta individuazione dell’attività di beneficenza, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), punto 3), del Dlgs n. 460 del 1997, tra i settori di attività in cui le Onlus sono tenute ad operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L’attività di beneficenza fa parte di quei settori di attività per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti o presunte. Si tratta di azioni che devono essere rivolte a categorie di soggetti deboli e soggetti meritevoli di solidarietà sociale. Possono, in sostanza, essere considerate Onlus, nel rispetto dei requisiti di legge, anche le organizzazioni che svolgono attività di beneficenza raccogliendo fondi, anche tramite campagne di sensibilizzazione, che vengono riversati a enti pubblici (ospedali, università) o ad altre Onlus che operano direttamente negli ambiti sopra ricordati.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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