L’INPS, con la circolare n. 98 del 9 giugno 2016, fornisce nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.
Relativamente al beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento la circolare precisa che, anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell’invalido.
In merito invece al diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004, l’Inps precisa che, la stessa, dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della citata legge.
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