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Ampliamento senza risparmio energetico: detrazione solo sulla parte esistente

Premessa – La ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento non gode della detrazione per risparmio energetico relativa alla nuova parte derivante dall’ampliamento ma solo sulla parte esistente. Questo è quanto sostiene Enea nelle nuove faq pubblicate sul proprio sito lo scorso 24 giugno.

Edifici esistenti – Come noto la spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti. Conseguentemente: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e dell’ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Ampliamento – A tal proposito in una faq pubblicata sul sito dell’Enea è stata posta la questione relativa ad un contribuente che aveva intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del suo immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, si chiedeva se fosse possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata.

Risposta Enea – A tale domanda Enea ha risposto che nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”.

Fabbisogno energetico – Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della Legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

Interventi – Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’art. 1 della citata Legge n. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 65 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente. Ai fini dell’individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

Redazione FiscalFocus.it

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