Una questione piuttosto delicata riguarda la possibilità di stanziare ammortamenti “accelerati” (quelli che dipendono dalla più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore) qualora l’ammortamento civilistico (quello calcolato in relazione alla vita utile del bene) sia di minor ammontare.
Mentre non vi sono dubbi circa la deducibilità, in via extracontabile (mediante il transito nel quadro EC della dichiarazione dei redditi), della differenza tra l’ammortamento ordinario, determinato secondo i coefficienti fiscali, e l’ammortamento determinato secondo i criteri civilistici, qualche perplessità può emergere per quanto riguarda la deducibilità dell’ammortamento “accelerato”.
E la perplessità nasce dalla “ratio” della disposizione (articolo 102, comma 3), secondo la quale la misura massima dell’ammortamento ordinario « . .. può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore…».
La norma si propone di allineare l’ammortamento fiscale all’ammortamento civilistico qualora il primo, calcolato secondo i coefficienti tabellari, risulti di inferiore ammontare.
In questa prospettiva, e in una situazione di fatto in cui l’ammortamento civilistico è addirittura di ammontare inferiore a quello ordinario fiscale, si potrebbe dubitare della deducibilità dell’ammortamento “accelerato”.


