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AMMORTAMENTI: L’ALIQUOTA RIDOTTA SI RECUPERA NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

Il dlgs. 344/2003 ha abrogato la disposizione per cui l’ammortamento anticipato è consentito “a patto che l’eccedenza venga accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell’ammortamento”.

Gli ammortamenti dei beni materiali sono deducibili, indipendentemente dal fatto che risultino imputati al conto economico o meno, se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato, il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e i valori civili e fiscali dei relativi fondi.

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