Ove la parte soccombente in un giudizio d’appello davanti alla Corte dei conti abbia proposto ricorso per revocazione della sentenza pronunciata nello stesso giudizio e abbia ottenuto dal giudice, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, il provvedimento di sospensione non priva il ricorrente in revocazione della facoltà di proporre, contro la stessa sentenza, ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 14-05-2014, n. 10416 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


