Dopo che l’Agenzia delle Entrate, smentendo quanto affermato in precedenza dalle Direzioni Regionali delle Entrate del Piemonte e della Lombardia, ha precisato che per le autovetture concesse ad uso promiscuo ai collaboratori coordinati e continuativi restano comunque applicabili i limiti previsti dalla lettera b) dell’art. 121-bis del Tuir, è tornata conveniente anche la possibilità di autorizzare l’amministratore all’uso della propria auto ai fini aziendali (con rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI).
Nella sezione “Auto aziendali” dell’area “Documenti e modulistica” potete prelevare gratuitamente un fac-simile di assemblea che prevede anche il caso in cui l’amministratore assuma come luogo di lavoro la propria abitazione o comunque una sede diversa da quella dell’impresa: solo in questo caso il trattamento fiscale dei rimborsi spese per i trasferimenti “casa-azienda” è lo stesso previsto per le altre trasferte.
Anche per questo argomento rinviamo i Vostri eventuali dubbi e/o suggerimenti al FORUM collaborazioni attivo su questo sito internet.


