È incostituzionale l’art. 567, 2° comma, c.p., nella parte in cui, per il reato di alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque ad un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 10-11-2016, n. 236 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


