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All’avviso di liquidazione va sempre allegata la sentenza da tassare

Con l’ordinanza n. 4736 del 23.02.2021 la Corte di Cassazione, con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 54, cc. 3 e 5), ha ritenuto che «l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare» (così Cass., 10 agosto 2010, n. 18532 cui adde Cass., 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 13 agosto 2014, n. 17911; Cass., 17 aprile 2013, n. 9299).
In termini più generali, la Corte ha rilevato l'imprescindibilità dell'indicazione, negli avvisi di accertamento, della base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381).
Come sempre rilevato dalla Corte, non possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall'Ufficio (in corso di causa) in quanto il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629).
Nella fattispecie, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'avviso di liquidazione recava «l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale» e, in difetto di allegazione della stessa sentenza in registrazione, nemmeno ne esplicitava il contenuto decisorio né recava una qualche indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate.
 
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