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Algoritmi in ambito amministrativo: il Consiglio di Stato delinea i limiti

E’ legittimo adottare un algoritmo per lo svolgimento di un’attività amministrativa?

Entro quali limiti possano essere adottate delle procedure automatizzate in ambito amministrativo?

Sul tema si è pronunciata la Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8472/2019 del 13 dicembre 2019, tornando su una tematica molto delicata e molto dibattuta sia in ambito dottrinario che giurisprudenziale. In particolare si tratta di dover definire la rilevanza degli algoritmi nell’ambito di un procedimento amministrativo e più nello specifico di valutare la legittimità dell’adozione di un algoritmo per lo svolgimento di un’attività amministrativa.

Secondo il Consiglio di Stato l’utilizzo di una procedura informatica nell’ambito di un’attività amministrativa non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata.

Il ricorso all’algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico, titolare del potere.

Vanno tuttavia fissati tre principi fondamentali.

In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

Il secondo principio è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. Nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato.

Il terzo principio è quello della non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori.

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della sentenza n. 8472/2019 clicca qui.

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