Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, 7º settimo, cod.strad., si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilita’ a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalita’ di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione dei tasso alcolemico (fattispecie in cui l’imputato, durante l’alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziche’ soffiare come richiestogli, impedendo cosi’ la rilevazione del tasso alcolemico).
Fonte: Cass. pen., sez. IV, 27-01-2015, n. 5409 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


