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Al via la maxi deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha pubblicato il decreto, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef.
Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, potranno quindi beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

L’agevolazione, in particolare, è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni, anche in forma associata. Questi soggetti, per il periodo d’imposta 2024, potranno beneficiare di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

L’agevolazione spetta a condizione che i suddetti soggetti abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). 
Possono, dunque, avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

Tutti i dettagli nella Relazione illustrativa al Decreto.

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