QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Al via la maxi deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha pubblicato il decreto, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef.
Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, potranno quindi beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

L’agevolazione, in particolare, è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni, anche in forma associata. Questi soggetti, per il periodo d’imposta 2024, potranno beneficiare di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, come disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

L’agevolazione spetta a condizione che i suddetti soggetti abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). 
Possono, dunque, avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 recante “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva” o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

Tutti i dettagli nella Relazione illustrativa al Decreto.

ALTRI APPROFONDIMENTI

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Assetti organizzativi e strumenti di prevenzione: il test pratico come dispositivo di autodiagnosi e il regime semplificato

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Il test pratico previsto dal Codice della crisi si conferma uno strumento centrale di autovalutazione degli assetti organizzativi. Tra funzione preventiva e regime semplificato per le imprese minori, il modello...

Linee Guida CNDCEC-SIDREA: il Commercialista al centro della sostenibilità e del successo delle Startup

Redazione AteneoWeb
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) hanno unito le forze per pubblicare...

Aggiungi AteneoWeb alle tue fonti preferite su Google

Da qualche giorno, anche in Italia Google ha introdotto una funzione che consente di avere maggiore controllo sulle notizie visualizzate.

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.