Con la sentenza 337/2002 il TAR della Lombardia, ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale una società chiedeva l’annullamento dell’ordine di accesso per una verifica fiscale. Si trattava di un’ispezione eseguita dalla Guardia di finanza presso i locali (in Italia) della ricorrente ma nei confronti di un’altra società, formalmente costituita in Svizzera, nel presupposto che anche il soggetto economico ufficialmente estero avesse in quegli stessi locali la sua sede amministrativa. La tutela che era stata invocata concerneva, a dire dei giudici, l’inviolabilità del domicilio, la cui lesione è deducibile davanti al giudice ordinario e non amministrativo.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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