Con la Sentenza n. 4647 del 7 novembre 2016 il Consiglio di Stato, relativamente ai limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario di aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento, ha confermato la legittimità dell’impianto del Codice dell’ambiente che esclude l’imposizione, a carico del proprietario estraneo all’inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell’art. 245 del citato codice.
Il Consiglio di Stato ha precisato inoltre che il proprietario è tenuto unicamente al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.


