L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.183 dell’11 giugno 2002, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva delle somme erogate dallo Stato o da enti pubblici come contributo per la realizzazione di corsi di formazione. Per essere rilevante agli effetti dell’Iva, il contributo deve essere erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ovvero quando il contributo costituisce il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. In mancanza di un sinallagma (è il caso dei contributi a fondo perduto che sono erogati non in relazione a specifiche prestazioni di servizi) l’Agenzia ritiene che non ricorra il presupposto oggettivo d’imposta e che il relativo contributo non sia assoggettato a imposta.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
AI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE L’IVA NON VIENE APPLICATA
Fonte:


