Con circolare 52 del 25 ottobre 2002, il ministero del Lavoro integra le informazioni fornite in precedenza (circolare 50 del 20 settembre) e spiega quali sono i requisiti minimi per la stipula del contratto di lavoro nel settore agricolo: i datori di lavoro possono sanare le posizioni dei lavoratori, non in regola con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, impegnandosi a sottoscrivere il contratto di soggiorno per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno e quindi dal 10 settembre 2002 al 10 settembre 2003 fornendo la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con l’impegno di occupazione minima mensile di almeno dieci giornate.
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