Le imprese agricole che per le attività connesse adottano il regime forfettario, ai fini delle imposte dirette devono tenere solo la contabilità ai fini Iva.
La semplificazione è contenuta nell’articolo 15 del decreto legislativo 99 del 29 marzo 2004 (la legge dell’imprenditore agricolo professionale) che ha introdotto il nuovo articolo 18-ter nel Dpr 600/73.
La norma dispone che per le attività agricole che eccedono i limiti del reddito agrario e per quelle agrituristiche devono essere tenuti solo i registri previsti dalla disciplina sull’Iva.


