Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 204 del 1 dicembre 2017 si è occupato del caso di un professionista che non aveva acquisito alcun credito formativo nel triennio 2008/2010 “per problemi di carattere personale e professionale”.
Il CNF, dopo attenta analisi, ha sancito che l’obbligo di formazione continua "sussiste, secondo la previsione regolamentare, per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere se essa rifletta, o meno, un esercizio dell’attività professionale intenso e continuativo ovvero marginale, episodico e discontinuo".


