La possibilità di usufruire di un’agevolazione fiscale richiesta in atto in via subordinata, nel caso in cui il contribuente sia incorso in decadenza da altra dall’agevolazione richiesta nel medesimo atto in via principale, è una questione oggetto di diverse pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 100/E del 17 novembre 2014, afferma che il contribuente che incorra nella suddetta decadenza, non può ottenere il riconoscimento di altri “sconti” richiesti in via subordinata.
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