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Agenzie di somministrazione: chiarimenti dal Min. del Lavoro sui requisiti di iscrizione all’albo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota direttoriale del 6 luglio 2016 prot. n.39/10137, fornisce chiarimenti sul regime giuridico applicabile alle agenzie di lavoro in regime di somministrazione specialista, già iscritte all’albo delle agenzie per il lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 che ha eliminato il sistema delle causali per la somministrazione a tempo indeterminato.

Nello specifico, la Nota, chisrisce in merito:

  • al regime giuridico applicabile alle agenzie di lavoro in regime di somministrazione specialista già iscritte all’albo delle agenzie per il lavoro, a titolo provvisorio o a titolo definitivo, ai sensi degli articoli 4, 5 e dell’abrogato articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003.
  • al regime giuridico delle società che presentano nuova domanda di iscrizione ai sensi dei medesimi articoli 4, comma 1 lettera b) e 5 del citato decreto nel testo ancora vigente pur dopo l’intervenuta abrogazione del citato articolo 20 comma 3 che conteneva un elenco di settori di attività per i quali era ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Nella Nota il Ministero specifica che possono essere confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei medesimi requisiti, anche finanziari (articolo 5 comma 3), presenti al momento del rilascio dell’autorizzazione provvisoria e non anche di quelli “più gravosi” previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista di cui alla lettera a) dell’articolo 4, comma 1, e art 5 comma 2, del Dlgs n. 276/2003 le quali possono invece somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

In ogni caso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20 %, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.

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