Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 50/E del 12 giugno 2002)le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (di cui all’articolo 1751 del Codice civile), percepite da società di persone e soggetti fiscalmente equiparati devono essere assoggettate ad IRAP. Mentre infatti per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale è sempre stato chiaro che l’indennità di fine mandato dovesse concorrere alla formazione della base imponibile Irap il dubbio riguardava gli esercenti in forma collettiva a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 6 della legge n. 388/01.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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