La legge 422/2000 (che ha modificato l’articolo 1751 Bis del c.c.) prevede che, a partire dal 1° Giugno, il patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà essere indennizzato. Innanzitutto il patto limitativo della concorrenza da parte dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto con il preponente deve avere la forma scritta, non può durare più di due anni dal giorno di estinzione del rapporto contrattuale e deve essere delimitato agli stessi prodotti e alla medesima zona per il quale era stato concluso il contratto di agenzia. L’importo dell’indennità ha natura non provvigionale, con la conseguenza che non potrà essere rappresentato da una percentuale ulteriore e integrativa rispetto a quella prevista nel contratto di agenzia.
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