La Corte di Cassazione, con sentenza 2702 del 5 febbraio 2008, ha stabilito che gli agenti di commercio che girano con auto e valigetta non pagano l’Irap ad eccezione di coloro che hanno un ufficio e dei dipendenti.
Tale sentenza ha respinto un ricorso del fisco e confermato il rimborso nei confronti di un agente di commercio che aveva «solo beni strumentali modesti».


