Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti al 1º gennaio di quest’anno, non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali. Lo prevede l’articolo 7 della Finanziaria 2002 (legge 448 del 28 dicembre 2001). Il nuovo valore assume la natura di prezzo di acquisto da portare in diminuzione del corrispettivo conseguito in sede di vendita, ai fini della determinazione della plusvalenza ai sensi degli articoli 81 e 82 del Dpr 917/86. L’imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni, mentre è del 2% solo per le partecipazioni non qualificate. In tutti i casi l’imposta colpisce il valore lordo del bene e non solo la differenza fra il valore di perizia e l’originario costo d’acquisto. Il termine per il versamento è comune e scade il 30 settembre 2002.
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