La Finanziaria 2005 prevede al comma 476 che le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 possano essere assoggettati a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10%.
L’affrancamento riguarda anche i saldi attivi di rivalutazione determinati a seguito della rivalutazione dei beni di impresa, nonché dei saldi derivanti dal cosiddetto riallineamento dei valori a quelli di bilancio.
L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento di tali saldi di rivalutazione è ridotta al 4%.


