Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), i quali prevedono per i fondi agrari un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto ancora basato – nonostante l’intervenuta revisione degli estimi catastali – sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976 (1).CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 5 luglio 2002 n. 318 – Fonte –
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AFFITTO DI FONDI RUSTICI – DETERMINAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO
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