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Adempimento collaborativo: come sanare omissioni tributarie con il ravvedimento operoso

I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7 del Dl n. 128/2015), che hanno commesso omissioni o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dl n. 472/1997), avvalendosi della procedura indicata nel Decreto MEF n. 126 del 31 luglio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 dello scorso 10 settembre, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Più in dettaglio, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento i contribuenti interessati devono inviare una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio dell’Agenzia Entrate una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. 

La comunicazione, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e presentata all’Ufficio competente, tramite consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure per via telematica tramite PEC.

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.
Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine l’Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, provvederà a notificare un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento. 

Il contribuente ha la possibilità di anticipare la chiusura della procedura aderendo allo schema di ricalcolo proposto e procedendo al pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall’Ufficio.

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