Relativamente all’obbligo di comunicazione telematica da parte dei professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili che svolgono adempimenti in materia di lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 38 del 23 febbraio scorso, ha fornito precisazioni sulla precedente nota n. 32 del 15 febbraio 2018.
In particolare l’INL ha chiarito che:
- le comunicazioni cui sono tenuti i professionisti di cui sopra vanno effettuate, secondo le modalità semplificate che saranno disponibili dal prossimo 1° marzo, in relazione allo svolgimento di "adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale", a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera, secondo quanto già chiarito con la nota n. 32 del 15 febbraio u.s.;
- fino al 1° marzo p.v., eventuali comunicazioni andranno pertanto effettuate secondo le precedenti modalità;
- per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano ferme le previgenti modalità di assolvimento.


