Nella circolare n. 12 del 6/12/2005 dell’Agenzia del Territorio sono contenute importanti precisazioni in merito alla responsabilità del corretto pagamento dei tributi dovuti per gli atti catastali di aggiornamento cartografico. Questa soggettività passiva non ricade sul professionista incaricato dell’adempimento bensì su colui che ha la titolarità dei diritti reali sui beni interessati dalle variazioni. E gli uffici finanziari possono richiedere, a pena di decadenza, i tributi catastali e le tasse ipotecarie entro tre anni.
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ADEGUAMENTI CATASTALI: IL PROFESSIONISTA NON DEVE PAGARE
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